Antincendio Casa vacanze - Nuove norme

Affitti case vacanza? Mettiti in regola con la nuova normativa antincendio! Ci sono sanzioni severe per i proprietari che affittano per brevi periodi e non in regola con la nuova normativa.
La nuova normativa si applica da subito a tutti gli immobili ad uso turistico: appartamenti, case vacanze e ville. I proprietari devono far installare da un’azienda qualificata dei dispositivi di sicurezza, tra cui:

  • Estintore
  • Rivelatore di fumo
  • Rivelatore fughe gas

Approfitta della nostra offerta: fornitura ed installazione a norma con staffa a muro di un ESTINTORE A SCHIUMA BIC in acciaio INOX e di un idoneo cartello segnaletico, oltre a libretto di manutenzione: solo Euro 115 oltre IVA.

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I dettagli della nuova norma:

Con l’entrata in vigore della Legge 191/2023 è stato introdotto un quadro normativo in merito alla sicurezza antincendio nelle case destinate a locazioni brevi. Il provvedimento, in vigore dal 17 dicembre 2023, prevede l’adeguamento degli immobili ad uso abitativo affittati per brevi periodi (inferiori ai 30 gg.), imponendo requisiti stringenti a garanzia della sicurezza degli occupanti.

Tutte queste unità immobiliari devono avere estintori portatili a norma di legge in posizioni strategiche, prossime agli accessi e vicino alle aree di maggior rischio. Le case dotate di impianti funzionanti a gas devono avere idonei dispositivi certificati per la rilevazione di gas combustibili e di monossido di carbonio.

Se vuoi mettere a norma i tuoi immobili contattaci, saremo lieti di darti tutte le informazioni necessarie.

Allegato Articolo 13-ter comma 7 LEGGE 15 dicembre 2023, n. 191

“Le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, gestite nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8, sono munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come
prescritti dalla normativa statale e regionale vigente. In ogni caso, tutte le unità immobiliari sono dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano. Per la tipologia di estintori si fa riferimento alle indicazioni contenute al punto 4.4 dell’allegato I al decreto del Ministro dell’interno 3 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021.”

Link al Decreto Legge sulla Gazzetta Ufficiale